La Commissione ECON del Parlamento Europeo ha pubblicato una bozza di revisione (Draft Report) volta a emendare la SFDR, il Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il documento, redatto dal relatore Gerben-Jan Gerbrandy, propone modifiche strutturali al fine di “aumentare l’ambizione climatica, migliorare la trasparenza e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori finanziari”.
“La proposta si inserisce nel quadro della procedura legislativa ordinaria e mira ad aggiornare le regole esistenti per riflettere meglio gli obiettivi di sostenibilità dell’Unione Europea. Il testo è stato elaborato dalla commissione ECON del Parlamento Europeo per rispondere alla necessità di una maggiore chiarezza nelle definizioni e nelle categorie di prodotti finanziari“, si legge nel documento.
Ecco di seguito le principali modifiche proposte contenute nel Draft Report:
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revisione del sistema di categorizzazione: la bozza sostiene il passaggio verso categorie di prodotti più definite (come “Sustainability-related”, “Transition” e “ESG Basics”) per eliminare la confusione tra gli attuali Articoli 8 e 9 della SFDR.
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innalzamento delle soglie di allineamento alla Tassonomia: si propone di aumentare dal 15% al 20% la quota minima di investimenti allineati alla Tassonomia UE per i prodotti che utilizzano questo criterio come parametro di sostenibilità.
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contrasto al greenwashing: per i prodotti che non rientrano nelle categorie ufficiali di sostenibilità ma che comunicano informazioni ESG, viene introdotto l’obbligo di inserire un disclaimer esplicito. Tale dichiarazione deve confermare che il prodotto non soddisfa gli standard UE per i prodotti finanziari sostenibili.
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criteri di esclusione e performance: per le categorie “ESG Basics”, la bozza suggerisce che gli investimenti debbano superare la media dell’universo di riferimento dopo aver eliminato almeno il 20% dei titoli con i rating di sostenibilità più bassi.
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semplificazione e oneri amministrativi: viene proposta la rimozione degli obblighi di informativa a livello di entità (entity-level reporting), con l’obiettivo di ridurre il carico burocratico. Alcune di queste misure di alleggerimento potrebbero essere applicate immediatamente dopo l’entrata in vigore del regolamento.
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tempistiche di attuazione: il documento propone un periodo di transizione generale di 24 mesi dall’entrata in vigore per consentire ai partecipanti ai mercati finanziari di conformarsi alle nuove regole.
Il testo dovrà ora seguire l’iter di discussione parlamentare, con l’esame degli emendamenti e il successivo voto in commissione ECON, prima di passare al vaglio del Consiglio dell’Unione Europea per l’adozione definitiva.
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