di Stefania Luzi, Responsabile Relazioni esterne e sostenibilità Mefop SpA
Negli ultimi anni, complice anche il forte impulso normativo di derivazione comunitaria, gli investitori previdenziali hanno manifestato grande attenzione nei riguardi della finanza sostenibile e, in particolare, di quelle strategie che generano ricadute ed effetti positivi sul sistema.
Tra queste vanno certamente citati gli investimenti a impatto, ossia quegli investimenti effettuati con l’intento di realizzare un impatto ambientale e sociale misurabile e in grado, al contempo, di produrre un rendimento finanziario. Si tratta di un settore ancora di nicchia, che è andato tuttavia crescendo nel corso degli ultimi anni.
Un settore di nicchia, un interesse crescente in un mondo che cambia
Diverse sono le ragioni che spiegano l’accresciuto interesse nei confronti degli investimenti a impatto. Il primo è riconducibile alle scelte di politica economica degli Stati che hanno sottoscritto gli Accordi di Parigi sul clima, nonché l’Agenda 2030 dell’Onu.
Il volume di investimenti necessari per rendere concretamente fattivo il raggiungimento di tali obiettivi era stato allora stimato nell’ordine di 2,4 trillioni di dollari annui. La stima più recente vede tale importo quasi raddoppiare; un gap di tali dimensioni rende l’apporto dei capitali privati non più opzionale. Con il Compromesso di Siviglia, adottato a luglio 2025 dalla Quarta Conferenza Internazionale sul Finanziamento allo Sviluppo, gli Stati membri hanno tracciato un percorso per colmare il gap annuale di finanziamento, riaffermando l’urgenza di un’azione collettiva in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche.
La fig. 1 riporta l’andamento del SDG Index Score, l’indice che misura il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Onu con riferimento ai paesi Ue; un punteggio pari a 100 indica che tutti gli SDGs sono stati raggiunti. Dal 2015 l’indice ha mostrato un progressivo miglioramento, per poi invertire il trend nell’anno in cui è scoppiata la pandemia.
Fig. 1. Fonte: https://eu-dashboards.sdgindex.org/explorer/?metric=overall
Non è solo il finanziamento del nuovo modello di sviluppo sostenibile a rappresentare una sfida per gli Stati. Anche le tendenze demografiche diventano sempre più pressanti e tali da generare bisogni sociali il cui soddisfacimento richiede risposte innovative da parte dei sistemi di welfare. Il riferimento è all’invecchiamento della popolazione, al rischio di non autosufficienza, ai bassi tassi di natalità e all’impatto sul cosiddetto welfare familiare.
Casse di previdenza e fondi pensione, un ruolo da giocare per la sostenibilità del welfare
Di fronte a questi fattori, l’esigenza di contenimento della spesa pubblica con cui gli Stati si trovano a fare i conti ha determinato la necessità di individuare fonti di finanziamento alternative a quelle tradizionalmente adottate.
Tra i candidati a giocare un ruolo in questa partita, vi sono anche gli investitori previdenziali (casse di previdenza e fondi pensione), per i quali l’impact investing può rappresentare una necessità strategica per garantire e migliorare la sostenibilità dei sistemi di welfare in cui operano. Tuttavia, talune peculiarità degli investitori istituzionali possono rappresentare un freno all’allocazione delle risorse a favore di strumenti di impact investing.
Fondi pensione e casse hanno, infatti, l’obbligo di ottimizzare il profilo rischio-rendimento del portafoglio, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica di investimento adottata. Ciò implica che le soluzioni di impact investing devono offrire un rendimento in linea quantomeno con quello di mercato, dato il profilo di rischio.
Altra considerazione derivante dal dovere fiduciario in capo agli enti di previdenza riguarda la natura dello strumento finanziario attraverso cui si declina l’impact investing e da cui dipende la modalità di gestione (diretta¹ o convenzionata). I dati di mercato evidenziano che l’impact investing viene realizzato prevalentemente attraverso fondi alternativi (Fia), che possono essere gestiti in via diretta da casse e fondi pensione. La scelta del Fia presuppone un’attività di due diligence, mirata a valutare la bontà del prodotto. Come si diceva in apertura, l’impact investing è un ancora un settore di nicchia, in cui sono presenti un numero contenuto di operatori i cui prodotti hanno track record limitati, se non completamente assenti in taluni casi. La due diligence ne risulta, dunque, ostacolata. Trattandosi di un settore in fase di start-up, i Fia di impact investing presentano dimensioni contenute e i commitment degli investitori, soprattutto quelli con patrimoni più grandi, possono facilmente superare il limite di concentrazione generalmente adottato nella politica di investimento. La ridotta dimensione dei Fia fa sì che i costi per la selezione, se valutati rispetto al volume delle risorse da investire, risultino più elevati di quelli sopportati per un investimento di dimensioni più significative. Le risorse per la selezione delle opportunità di allocazione risultano, pertanto, più efficacemente investite su deal più grandi.
Strettamente connesso alla scelta degli strumenti nei quali investire è il tema degli incentivi fiscali. La disciplina in vigore prevede un regime di esenzione fiscale dei rendimenti da investimenti qualificati²-³, effettuati da fondi pensione e casse. Prodotti di impact investing coerenti con la definizione di investimento qualificato, se investiti alle condizioni previste dalla disciplina fiscale, possono pertanto godere di tale incentivo. È tuttavia ragionevole domandarsi se, date le finalità a cui risponde l’impact investing, non debbano essere previsti incentivi diversi e ulteriori a quelli già oggi in vigore per gli strumenti qualificati, eventualmente fondati sulla certificazione dell’impatto sociale/ambientale prodotto.
La presenza di ulteriori agevolazioni renderebbe più appetibile l’allocazione a soluzioni di investimento a impatto, mentre la misurazione e la certificazione degli effetti generati potrebbe favorire un progressivo miglioramento delle metodologie attualmente in uso. Su questo aspetto, peraltro, si gioca la credibilità del settore: robuste metodologie di valutazione degli impatti sono un aspetto essenziale per preservare il settore dal cosiddetto impact washing, fenomeno al quale gli investitori rivolgono una grande attenzione, per via dei rischi reputazionali. L’aspettativa è che gli operatori dell’industria facciano passi avanti anche in questo ambito.
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Nota 1: Per gestione diretta si intende l’acquisto dello strumento finanziario da parte dell’ente di previdenza. Per gestione convenzionata, si intende l’affido di un mandato a un gestore che si occupa della scelta degli strumenti nei quali investire.
Nota 2: Gli investimenti ammessi per l’esenzione sono: a) azioni di società residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia; b) quote o azioni di OICR residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE che investono prevalentemente in equity Italia come sopra definito; b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (peer to peer lending).; b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE. L’esenzione viene riconosciuta anche per l’investimento in PIR.
Nota 3: La disciplina prevede inoltre che la soglia massima di importi da poter destinare a investimenti qualificati o ai PIR è pari al 10% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente. Per beneficiare dell’agevolazione tributaria è necessario che: i) gli strumenti finanziari in questione siano detenuti almeno per 5 anni; in caso di rimborso o scadenza dei titoli prima dei 5 anni, è obbligatorio il reinvestimento di tali somme negli strumenti eleggibili entro i successivi 90 giorni; ii) fondi e casse investano in fondi per il venture capital una percentuale del paniere degli investimenti qualificati pari a 3% nel 2025, 5% nel 2026 e 10% nel 2027, rapportato agli investimenti qualificati dell’anno precedente. Inoltre, la norma precisa che sono da considerarsi investimenti qualificati in fondi per il venture capital anche gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati, sebbene non ancora richiamati.
Stefania Luzi
Laureata in Scienze Statistiche ed Economiche presso l’Università “La Sapienza” di Roma, è referente per le relazioni esterne e la sostenibilità in Mefop, la società, partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da oltre 90 fondi pensione, la cui mission istituzionale è la promozione dello sviluppo del settore del welfare.
𝐒𝐈𝐀 𝟐𝟎𝟑𝟎 è il 𝐛𝐥𝐨𝐠 di Social Impact Agenda per l’Italia sulla 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐚 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐠𝐥𝐢 𝐒𝐃𝐆𝐬.
Pensieri, analisi e proposte per una nuova finanza a beneficio delle persone, delle comunità e del pianeta.
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