Il Consiglio dell’Unione europea ha raggiunto un accordo sulla propria posizione negoziale in merito all’aggiornamento del quadro di trasparenza della sostenibilità per i prodotti finanziari commercializzati all’interno dell’Unione Europea. L’obiettivo principale della riforma è alleggerire gli oneri amministrativi a carico degli operatori e consentire agli investitori di comprendere e confrontare più facilmente i prodotti finanziari legati alla sostenibilità, contrastando i rischi di greenwashing e orientando i capitali verso gli obiettivi strategici della transizione ecologica e della competitività dell’UE.
La revisione va a modificare l’attuale regolamento sull’informativa sul finanziamento sostenibile (SFDR), in vigore dal marzo 2021, che chiede ai partecipanti ai mercati finanziari di comunicare le modalità di integrazione dei rischi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) e gli impatti negativi nelle loro offerte di investimento.
Ecco di seguito le modifiche strutturali che l’aggiornamento introduce rispetto all’attuale impianto normativo:
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Nuovo sistema di categorizzazione: per superare possibili ambiguità sul mercato, la proposta introduce tre nuove categorie distinte per i prodotti finanziari: “sustainable” (sostenibile), “transition” (di transizione) ed “ESG basics” (requisiti ESG di base).
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Trasparenza sugli impatti negativi (PAI): la posizione del Consiglio rafforza le categorie dei prodotti “sostenibili” e “di transizione” stabilendo che, nel momento in cui le società identificano e comunicano i principali effetti negativi (Principal Adverse Impacts – PAI) dei loro investimenti sui fattori di sostenibilità, l’uso di determinati indicatori standardizzati diventi obbligatorio, a garanzia di una tangibile comparabilità tra i prodotti.
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Criteri per il settore dei combustibili fossili: al fine di valorizzare gli sforzi di transizione, il mandato chiarisce che gli investimenti in aziende attive nel settore dei combustibili fossili possono essere inclusi nella categoria “di transizione”, a patto che tali aziende allochino almeno il 20% delle proprie spese in conto capitale (CapEx) ad attività economiche allineate alla tassonomia verde dell’UE e seguano un piano di transizione chiaro e definito nel tempo.
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Emissione di enti dell’Unione: riconoscendo la solidità degli impegni climatici assunti a livello comunitario, il Consiglio propone di consentire esplicitamente l’inclusione nella categoria “di transizione” delle emissioni di titoli effettuate da organismi istituiti dall’Unione europea.
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Proporzionalità e riduzione della burocrazia: per limitare i carichi amministrativi non necessari, il mandato del Consiglio concede ai partecipanti ai mercati finanziari la facoltà di non applicare le disposizioni di categorizzazione ai fondi di investimento alternativi (FIA) riservati esclusivamente agli investitori professionali, i quali dispongono già degli strumenti informativi adeguati.
La posizione negoziale approvata rappresenta il mandato ufficiale del Consiglio per l’avvio dei negoziati interistituzionali (trilogo) con il Parlamento Europeo. I tavoli di discussione formale per la definizione del testo definitivo della nuova SFDR cominceranno non appena l’Europarlamento avrà adottato, a sua volta, la propria posizione ufficiale sulla materia.
Fonte: Consiglio dell’Unione europea, 24 giugno 2026