Con l’obiettivo dichiarato di dare impulso alla competitività dell’UE, in data 24 febbraio, Consiglio dell’Unione Europea ha dato il via libera definitivo alla semplificazione degli obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità e di dovuta diligenza per le imprese. Questa legislazione semplifica le direttive sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) e sulla dovuta diligenza ai fini della sostenibilità aziendale (CS3D), riducendo l’onere di rendicontazione e limitando l’effetto a cascata degli obblighi sulle aziende più piccole.
Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD)
L’ambito di applicazione della CSRD viene ristretto innalzando le soglie alle imprese con più di 1.000 dipendenti e un fatturato annuo netto superiore a 450 milioni di euro. Per quanto riguarda le imprese di paesi terzi, i requisiti aggiornati si applicheranno solo alle società con un fatturato netto superiore a 450 milioni di euro per la casa madre all’interno dell’UE e oltre 200 milioni di euro di fatturato generato per la filiale o succursale.
La direttiva modificativa prevede inoltre un’esenzione transitoria per le società che avrebbero dovuto iniziare la rendicontazione dall’anno finanziario 2024 (le cosiddette società della “prima ondata”), che usciranno dall’ambito di applicazione per il 2025 e il 2026. Include anche un’esenzione dalla rendicontazione consolidata per alcune holding finanziarie dell’UE e non UE.
Direttiva sulla dovuta diligenza ai fini della sostenibilità aziendale (CS3D)
L’ambito di applicazione della CS3D viene ristretto innalzando le soglie alle imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato netto superiore a 1,5 miliardi di euro, considerando che tali grandi imprese hanno la maggiore influenza sulla loro catena del valore e sono meglio attrezzate per produrre un impatto positivo e assorbire i costi e gli oneri dei processi di dovuta diligenza.
Per quanto riguarda l’identificazione e la valutazione degli impatti negativi, le aziende possono concentrarsi sulle aree delle loro catene di attività in cui è più probabile che si verifichino impatti negativi reali e potenziali. Quando un’azienda identifica impatti negativi ugualmente probabili o gravi in diverse aree, le viene data la possibilità di dare priorità alla valutazione di quelli che coinvolgono partner commerciali diretti. Le aziende dovranno inoltre basare i propri sforzi su informazioni ragionevolmente disponibili.
Rimosso l’obbligo per le aziende di adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici ai sensi della CS3D.
Le norme aggiornate eliminano inoltre il regime di responsabilità armonizzato dell’UE e il requisito per gli Stati membri di garantire che le norme sulla responsabilità siano di applicazione obbligatoria prevalente nei casi in cui la legge applicabile non sia quella nazionale dello Stato membro.
Per quanto riguarda le sanzioni, le imprese saranno responsabili a livello nazionale per il mancato rispetto delle norme. La nuova direttiva prevede un tetto massimo del 3% del fatturato netto mondiale dell’azienda, con la Commissione che emanerà le linee guida necessarie a riguardo.
Infine, la direttiva modificativa posticipa di un altro anno il termine per il recepimento della CS3D da parte degli Stati membri nella legislazione nazionale, spostandolo al 26 luglio 2028. Le aziende dovranno conformarsi alle nuove misure entro luglio 2029.
Prossimi passi
Il testo dell’atto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE nei prossimi giorni ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Gli Stati membri avranno un anno dall’entrata in vigore della direttiva per recepirne le disposizioni nella legislazione nazionale, ad eccezione dell’articolo 4 sul livello di armonizzazione, al quale dovranno conformarsi entro il 26 luglio 2028 al più tardi.
Fonte: Consiglio dell’Unione europea, comunicato stampa del 24 febbraio 2026