La presidenza del Consiglio europeo e i negoziatori del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio mirato a semplificare gli obblighi relativi al reporting di sostenibilità e alla due diligence, con l’obiettivo, si legge nel comunicato stampa del Consiglio, di rafforzare la competitività dell’Unione Europea.
L’accordo introduce modifiche alle direttive sulla rendicontazione di sostenibilità societaria (CSRD) e sulla due diligence di sostenibilità societaria (CSDDD), riducendo gli oneri di rendicontazione e limitando l’effetto “a cascata” degli obblighi sulle aziende più piccole.
Direttiva sulla Rendicontazione di Sostenibilità Societaria (CSRD)
Per quanto riguarda la CSRD, la Commissione aveva proposto di aumentare la soglia dei dipendenti a 1.000 per le imprese coinvolte dalla Direttiva e di escludere le PMI quotate dall’ambito di applicazione della stessa. Nell’accordo provvisorio, i co-legislatori hanno aggiunto una soglia di fatturato netto superiore a 450 milioni di euro per snellire ulteriormente l’onere di rendicontazione sulle imprese.
I co-legislatori hanno anche concordato di esentare le società di partecipazione finanziaria dall’ambito di applicazione della CSRD e hanno stabilito un’esenzione transitoria per le aziende che avrebbero dovuto iniziare la rendicontazione a partire dall’esercizio finanziario 2024 (le cosiddette società di “prima ondata”), escludendole per il 2025 e il 2026. Infine, l’accordo provvisorio introduce una clausola di revisione riguardante una possibile futura estensione dell’ambito di applicazione sia per la CSRD che per la CSDDD.
Direttiva sulla Due Diligence di Sostenibilità Societaria (CSDDD)
Sebbene l’ambito di applicazione della CSDDD non fosse oggetto della proposta della Commissione, l’accordo provvisorio aumenta le soglie a 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di euro di fatturato netto. I co-legislatori hanno ritenuto che queste grandi aziende abbiano la maggiore influenza sulla loro catena del valore e siano le meglio attrezzate per produrre un impatto positivo e assorbire i costi e gli oneri dei processi di due diligence.
Identificazione e valutazione degli impatti negativi
La proposta della Commissione limitava l’ulteriore valutazione della fase di identificazione alle operazioni proprie dell’azienda, a quelle delle sue controllate e a quelle dei suoi partner commerciali diretti. L’accordo provvisorio elimina questa limitazione. Le aziende possono invece concentrarsi sulle aree delle loro catene di attività in cui gli impatti negativi effettivi e potenziali sono più probabili. Per garantire flessibilità, quando un’azienda identifica impatti negativi ugualmente probabili o ugualmente gravi in diverse aree, le viene data la possibilità di dare la priorità alla valutazione degli impatti negativi che coinvolgono partner commerciali diretti. Inoltre, le aziende non dovranno più effettuare una mappatura completa, ma una più generale attività di scoping. Le aziende dovranno basare i loro sforzi su informazioni ragionevolmente disponibili, riducendo così l’effetto a cascata delle richieste di informazioni sui partner commerciali più piccoli.
Piani di transizione climatica
Per fornire un significativo alleggerimento degli oneri, è stato rimosso l’obbligo per le aziende di adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici.
Responsabilità civile, sanzioni e recepimento
L’accordo provvisorio elimina il regime di responsabilità armonizzato a livello UE e l’obbligo per gli Stati membri di garantire che le norme sulla responsabilità siano di applicazione obbligatoria prevalente nei casi in cui la legge applicabile non sia la legge nazionale dello Stato membro. È stata invece inserita una clausola di revisione sulla necessità di un regime di responsabilità armonizzato a livello UE.
Per quanto riguarda le sanzioni, i co-legislatori hanno concordato un tetto massimo del 3% del fatturato netto mondiale dell’azienda, con la Commissione che emetterà le necessarie linee guida. Infine, l’accordo provvisorio posticipa di un anno la scadenza per il recepimento della CSDDD, al 26 luglio 2028. Le aziende dovranno conformarsi alle nuove misure entro luglio 2029.
Prossime Tappe
L’accordo provvisorio dovrà ora essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo prima di essere formalmente adottato dalle due istituzioni.
Fonte: Consiglio europeo, comunicato stampa del 9 dicembre 2025
Fonte: Commissione europea, comunicato stampa del 9 dicembre 2025